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Circolare 29 2016 – Licenziamento discriminatorio


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Circolare 29 2016 – Licenziamento discriminatorio

La nuova disciplina delle “Tutele Crescenti” è caratterizzata, nel caso di licenziamento illegittimo, da
una tutela di tipo monetario, cioè “risarcitorio”, commisurata all’anzianità di servizio del
lavoratore, entro un minimo e un massimo di indennità da corrispondere.
Le “Tutele crescenti” riservano il reintegro (per aziende con meno o più di 15 dipendenti) solo nei
casi di licenziamento:
– discriminatorio
– nullo, espressamente previsto dalla legge
– orale o in carenza di contestuali motivazioni (inefficace)
– con difetto di giustificazione per motivo consistente nella disabilità fisica o psichica del
lavoratore
Poiché con la nuova normativa per i dipendenti assunti con contratto a tutele crescenti il reintegro
è disposto solo in caso di licenziamento dichiarato nullo o discriminatorio, è possibile che siano
invocate dal lavoratore come motivo di impugnazione situazioni che finora non lo erano.
E’ quindi necessario valutare caso per caso le situazioni e le caratteristiche personali dei dipendenti,
con la finalità di ridurre quanto più possibile comportamenti che possano essere interpretati come
discriminatori.

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